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Art. 1 - Denominazione
E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Italiana per le decisioni di fine vita".
L'associazione è disciplinata dagli artt. 36 e segg. del codice civile nonché del presente Sta-tuto.
Art. 2 - Sede
(omissis) Il Consiglio Direttivo con propria delibera può trasferire la sede dell'Associazione altrove purchè in Italia. Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire sedi secon-darie, filiali od anche semplici recapiti in ogni altro luogo, anche all'estero.
Art. 3 - Durata dell'Associazione
La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.
Art. 4 - Scopi
L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità di soli-darietà sociale. L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale; tratta i temi connessi con le decisioni di fine vita socio-sanitario mediante l'impegno personale, disinteressato e gra-tuito dei soci.
L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge.
L'associazione si propone di perseguire i seguenti scopi:
1) promuovere studi in campo socio-sanitario;
2) promuovere ed organizzare convegni, congressi, tavole rotonde, corsi di formazione ed aggiornamento;
3) promuovere incontri e scambi di esperienze con altre associazioni od organizzazioni simi-lari;
4) organizzare e partecipare ad incontri con le forze politiche e sociali;
Nella realizzazione delle sue finalità statutarie l'Associazione non fa discriminazioni politiche, di razza, di nazionalità, di religione e di sesso.
Art. 5 - Soci
All'Associazione possono aderire tutti coloro che sono direttamente o indirettamente interes-sati alla promozione, sviluppo e realizzazione degli scopi e delle finalità proprie dell'Associazione. Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'Associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.
I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei soci e le direttive impartite dal Consiglio direttivo.
I soci si suddividono in: fondatori, ordinari, onorari e sostenitori. La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.
- Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione con il versamento di una somma di denaro e prestano la propria opera o specifica competen-za per il conseguimento degli scopi dell'Associazione. I soci fondatori fanno parte di diritto del Consiglio direttivo.
- Sono Soci Ordinari le persone e gli enti, la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio direttivo e che avranno versato la quota associativa proposta di anno in anno dal Consiglio direttivo stesso.
- Sono Soci Onorari le persone e gli enti che, avendo acquisito particolari benemerenze nei confronti dell'Associazione o avendo contribuito in modo rilevante allo sviluppo dell'Associazione, vengono iscritti come tali nel registro dei soci in forza di delibera del Consiglio direttivo. I Soci Onorari hanno diritto di voto nell'Assemblea dei Soci e possono essere membri del Consiglio Direttivo. Non versano una quota sociale.
- Sono soci Sostenitori le persone, le società e gli enti che contribuiscono in modo rilevante alla vita dell'Associazione. I Soci Sostenitori ottengono tale qualifica dal Consiglio Direttivo e tale qualifica ha durata annuale. Possono essere membri del Consiglio Direttivo e hanno diritto di voto.
Condizione necessaria per poter diventare Soci ed esercitare il diritto di voto è il versamento della quota annuale di iscrizione, fissata dal Consiglio Direttivo. I soci maggiorenni, in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria (ogni socio ha diritto ad un voto), per l'approvazione e le modifi-cazioni dello statuto e dei regolamenti, inoltre possono essere eletti alle cariche sociali; ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.
La delega è valida qualora sia comunicata dal delegante all'Associazione specificando il nome del delegante, il nome del delegato e la data dell'Assemblea. Se la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea avvengono nello stesso giorno la delega varrà per entrambe le convocazioni. La comunicazione non può essere verbale ma può essere effettuata con qual-siasi mezzo di comunicazione, anche a distanza. Il delegante avviserà altresì il beneficiario della delega con i mezzi che riterrà più opportuni. Hanno diritto di voto tutti i soci che sono in regola con il pagamento della quota sociale al momento in cui l'Assemblea è formalmente convocata.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa a temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Il Socio investito di una carica sociale che per un qualsiasi motivo o situazione si trovi ad essere ragionevolmente in conflitto di interesse o in altra situazione ragionevolmente ostativa, deve astenersi dal votare e/o prendere quelle decisioni dell'Associazione per le quali potrebbe altrimenti esprimere una volontà viziata o carente sotto il profilo dell'etica e della diligenza professionale. I Soci appartenenti al Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti sono tenuti reciprocamente a comunicare i dati relativi alla loro residenza/domicilio, quelli relativi al loro indirizzo di posta elettronica, il loro telefono cellulare nonché quelli riferibili ad altri strumenti di comunicazione a distanza da loro abitualmente usati o usati abitualmente dall'Associazione.
Art. 6 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci ordinari
La richiesta di iscrizione all'Associazione in qualità di socio ordinario deve essere accettata dal Consiglio Direttivo. L'anzianità di iscrizione del socio decorrerà dalla data di presentazione della domanda scritta.
La qualità di socio si perde per:
1) morte del socio;
2) dimissioni volontarie. Le dimissioni vanno inoltrate per iscritto (con raccomandata) all'Associazione.
3) espulsione. L'espulsione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:
- arrechi danno al buon nome dell'Associazione e alle discipline ad essa direttamente o indirettamente collegate;
- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non abbia versato la quota associativa annuale per più di un anno.
L'espulsione avviene per decisione della maggioranza del Consiglio Direttivo, che deve av-vertire il socio.
Art. 7 - Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.
I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; i soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con un contributo in denaro. La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimo-niale e sono deliberati dal Consiglio direttivo. La quota associativa è annuale, non è trasferi-bile, non è restituibile in caso di recesso e non è soggetta a rivalutazione; è trasferibile solo a causa di morte. La quota associativa deve essere versata entro 28 febbraio.
Ogni socio ha il diritto:
- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di proporre al Consiglio direttivo ulteriori attività;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
Ogni socio è obbligato:
- ad osservare le norme del presente statuto, dell'eventuale regolamento nonché le delibe-razioni adottate dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo;
- a versare il contributo stabilito;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.
Art. 8 - Patrimonio e mezzi finanziari
Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- eventuali fondi di riserva o sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.
L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
a) quote associative;
b) rendite patrimoniali;
c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali;
f) rette ed entrate derivanti da corrispettivi specifici e da contributi supplementari a fronte di cessioni di beni e/o dall'erogazione di servizi e prestazioni, in conformità alle finalità isti-tuzionali;
g) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
Art. 9 - Destinazione del patrimonio sociale
All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione co-munque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 10 - Entrate dell'associazione
Le quote che fanno parte del fondo patrimoniale dell'Associazione sono distinte in :
- quote associative;
- quote annue.
Le quote associative sono costituite dai versamenti dei soci nuovi, il cui valore minimo è pari a Euro 5 (cinque/00) comprensivo della prima quota annua, salvo diversa determinazione del Consiglio direttivo.
Le quote annue sono quelle proposte dal Consiglio Direttivo ogni anno e devono essere ver-sate dai soci secondo le modalità e i termini che questo stabilirà.
Il Consiglio Direttivo, con la ratifica dell'Assemblea dei Soci, può istituire quote speciali, fermo restando che queste entreranno nel patrimonio dell'Associazione.
Art. 11 - Bilancio
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio terminerò il 31.12.2008.
Il Consiglio direttivo predispone il rendiconto economico che deve essere approvato dall'As-semblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Art. 12 - Organi
Sono organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente e il Vicepresidente;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario
- il Collegio dei revisori o il revisore unico, se nominati.
Art. 13 - Assemblea dei soci
L'assemblea dei soci è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qua-lunque sia il valore della quota.
L'Associazione nell'assemblea ha il suo organo sovrano. L'assemblea dei soci è composta dai soci fondatori, onorari, sostenitori, ordinari. L'Assemblea dei soci viene convocata:
- dal Presidente;
- dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all'anno;
- dai Revisori dei Conti disgiuntamente, quando nell'espletamento del loro incarico rilevino gravi irregolarità, attraverso invio di lettera semplice almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea; le spese di invio graveranno sul bilancio dell'Associazione purché rego-larmente documentate
- da almeno 1/10 dei soci ordinari, attraverso l'invio di lettera raccomandata A/R al Consi-glio Direttivo almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea.
All'Assemblea dei soci compete l'approvazione del rendiconto economico, entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio.
L'avviso di convocazione va effettuato attraverso le diverse modalità formali ed informali che il Presidente o il Consiglio Direttivo ritiene di tempo in tempo più idonee a raggiungere con ragionevole preavviso la maggioranza dei Soci. L'avviso di convocazione dovrà contenere: la data, l'ora, il luogo della prima ed eventualmente della seconda convocazione, l'ordine del giorno e l'indicazione del o dei convocanti. Nel caso di convocazione da parte dei Revisori dei Conti e di almeno 1/10 dei Soci Ordinari, il Consiglio Direttivo è obbligato a fornire ai con-vocanti gli indirizzi dei Soci Ordinari.
L'Assemblea deve tenersi in località note e ragionevolmente raggiungibili per la maggior parte dei Soci; le date e gli orari andranno stabiliti in modo da favorire la massima presenza. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo reputi opportuno o si renda obbligatoria la presenza di un pubblico ufficiale, le località, le date e gli orari dovranno tener conto anche delle esigenze di quest'ultimo.
L'Assemblea può tenersi anche attraverso collegamenti in videoconferenza o conference call. Salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo, in questo caso l'organizzazione e tutti i costi relativi ai predetti mezzi di comunicazione a distanza sono a carico dei Soci che ne beneficiano. L'intenzione di avvalersi di conferenze a distanza deve essere comunicata dai Soci al Consiglio Direttivo con un congruo preavviso.
Qualora dovesse decidere su questioni di carattere personale, l'Assemblea dei Soci può chiedere che il voto sia segreto.
Delle delibere deve essere data pubblicità, con la trascrizione del verbale sull'apposito libro delle adunanze dei soci.
All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti.
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio di-rettivo;
- eleggere i membri del consiglio direttivo;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.
L'Assemblea dei soci delibera in prima convocazione con la presenza, per intervento diretto o per delega, di almeno la metà dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e sempre a maggioranza semplice degli stessi.
All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto, per la validità delle quali non sarà ne-cessario l'intervento di un Notaio;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approva-zione dal consiglio direttivo.
L'Assemblea in sede straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e sempre con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o se fosse necessario, da persona designata dal Consiglio direttivo.
I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario dell'Associazione o in sua assenza da un socio nominato dal presidente dell'assemblea tra i presenti.
Le deliberazione prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissi-denti o astenuti dal voto.
L'Assemblea dei soci delibera sul rinnovo del consiglio direttivo. Qualunque sia il convocante l'Assemblea può chiedere al Presidente la decadenza di tutto o parte del Consiglio Direttivo.
E' ammessa la votazione per acclamazione. L'Assemblea può decidere, attraverso voto pa-lese dei soli Soci fisicamente presenti alla riunione o collegati in conference, se procedere con scrutinio palese o segreto. Con analoga procedura l'Assemblea può altresì decidere circa il numero di preferenze da esprimere in ciascuna scheda elettorale. In caso di votazione palese si procede ad appello nominale o alzata di mano senza ricorrere alle schede. L'eventuale esigenza di segretezza dello scrutinio non può in ogni caso prescindere da quanto possibile attraverso lo strumento di conference; è sempre ed in ogni caso ammessa la votazione pa-lese senza scheda.
I Soci assenti all'Assemblea, se eletti ad una carica Associativa, devono essere informati (formalmente o informalmente) dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo. La mancata accettazione della carica dovrà essere comunicata (formalmente o informalmente) agli stessi soggetti entro una settimana dalla comunicazione. In questo caso si procederà in primis alla loro sostituzione con il primo dei non eletti. Se vengono eventualmente a mancare i minimi stabiliti dal presente Statuto o se il Consiglio Direttivo ravvisa questioni di opportunità, si dovrà convocare una nuova Assemblea per la sostituzione della carica.
Art. 14 - Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila l'eventuale regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati; inoltre provvede alla nomina di eventuali figure interne (come ad esempio il Tesoriere e il Segretario) necessarie per il corretto funzionamento dell'Associazione. Definisce annualmente la quota della tessera sociale.
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di anni tre. Fanno inoltre parte del Consiglio Direttivo i soci fondatori. Fra i suoi com-ponenti il Consiglio direttivo eleggerà un Presidente. I membri del Consiglio Direttivo sono rie-leggibili.
Le dimissioni da membro del Consiglio Direttivo devono essere comunicate formalmente al Presidente.
Nel caso in cui le dimissioni o il decesso di un consigliere portassero il numero dei compo-nenti del Consiglio direttivo al di sotto di quello minimo previsto, l'Assemblea alla prima riu-nione utile provvederà alla sua sostituzione.
Il Presidente può convocare l'Assemblea dei Soci per richiedere la decadenza del Consiglio direttivo e la nomina di uno nuovo.
Gli organi in scadenza di mandato (compreso Presidente e Consiglio Direttivo uscente) hanno pieni poteri e restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi organi.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio direttivo, salva diversa delibera presa dall'assemblea ordinaria.
Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, o in assenza, dal vicepresidente o dal più anziano di età dei presenti. Il Consiglio nomina tra i presenti un segretario. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dai presenti.
Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni ordinarie e straordinarie relative all'Associazione, salvo quanto espressamente riservato all'Assemblea dei Soci dallo Statuto o da norme di legge e fatta salva la facoltà, da esercitarsi da parte del Consiglio Direttivo medesimo, di rimandare alcune decisioni all'Assemblea. Stabilisce altresì i programmi a breve e a medio termine dell'Associazione nonché le loro variazioni; il modello organizzativo deciso dal Presidente è concepito sulla base di detti piani.
Previa approvazione del Consiglio direttivo, allo stesso potranno partecipare in qualità di osservatori senza diritto di voto Soci dell'Associazione ed ospiti esterni. Per ragionevoli e comprovate ragioni di opportunità e riservatezza, il Presidente o il Consiglio Direttivo possono decidere di non ammettere membri esterni al Consiglio stesso; in questo caso non vi è altro obbligo di comunicazione che quello verso i Consiglieri. In tali occasioni gli osservatori di diritto non sono ammessi.
Il Consiglio Direttivo deve tenersi in località note e ragionevolmente raggiungibili per la mag-gior parte dei Consiglieri; le date e gli orari andranno stabiliti in modo da favorire la massima presenza. E' ammesso il collegamento in videoconferenza o conference call o con mezzi di comunicazione a distanza similari. I luoghi e le date delle riunioni saranno comunicate con gli strumenti che il consiglio direttivo stesso ritiene più idonei a raggiungerne la maggioranza.
Il Consigliere che ragionevolmente si dimostra assenteista o non più interessato all'attività dell'Associazione e al suo buon esito può essere chiamato dal Consiglio Direttivo a dare, entro termini ragionevoli, giustificazione del proprio comportamento. Se queste controdeduzioni non sono fatte pervenire al Consiglio Direttivo entro termini congrui oppure sono giudicate dallo stesso insufficienti, il Consiglio stesso può decidere la decadenza del Consigliere.
Per ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto verbale dal Segretario o da chi per esso. Anche le decisioni prese attraverso mezzi di comunicazione a distanza vanno verbalizzate oppure inserite a latere del verbale della successiva riunione.
Il Consiglio Direttivo cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri e delle scritture obbligatorie ai fini di legge, ai fini fiscali, ai fini contabili e ai fini di un diligente governo dell'Associazione. A questo proposito, il Consiglio Direttivo medesimo dovrà sempre avere accesso alle informa-zioni relative alla situazione di cassa, ai bilanci, a quelle relative ai Soci, a quelle disponibili sugli ex Soci, e a quanto concerne le decisioni prese dai diversi organi dell'Associazione. I Consiglieri che, per un qualsiasi motivo, non si ritengano sufficientemente informati su quanto sopra, hanno diritto di chiedere e ottenere spiegazioni da qualsiasi altro Consigliere maggior-mente informato o dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo provvede annualmente alla redazione del bilancio per ciascun anno so-ciale. Questo documento previo parere (formale o informale, ma comunque documentabile) dei Revisori, laddove nominati, sarà approvato dal Consiglio Direttivo medesimo e firmato dal Presidente entro il 30 di aprile dell'anno successivo (restano salvi maggiori termini purché ragionevolmente giustificati).
Art.15 - Presidente
Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente dell'Associazione, scelto all'interno del Consiglio direttivo. Il Presidente è eletto, a scrutino segreto e a maggioranza dei voti dei presenti e dura in carica tre anni. Può essere eletto più volte.
Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giu-dizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente definisce di volta in volta il modello organizzativo più idoneo a raggiungere i diversi obiettivi stabiliti dal Consiglio Direttivo. Può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente; alla stessa finalità può nominare dei Vicepresi-denti in funzione del modello organizzativo definito. Se lo ritiene opportuno o necessario, il Presidente può formalizzare e sottoscrivere il modello organizzativo e le sue eventuali varia-zioni con lettere di nomina, organigrammi e/o con gli strumenti ritenuti adeguati allo scopo.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento. La si-tuazione ostativa è comunicata telefonicamente (o comunque informalmente) dal Presidente a un Vice Presidente. Sarà quest'ultimo colui che ne assume le funzioni.
Previa decisione del Presidente, il modello organizzativo può coinvolgere anche Soci che non fanno parte del Consiglio medesimo; questi Soci, negli eventuali limiti temporali o di obiettivo previsti dal modello stesso, sono ammessi di diritto alle riunioni e alle comunicazioni a distanza del Consiglio Direttivo in qualità di osservatori speciali.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, il Consiglio direttivo provvede a sostituire il Presidente. Le dimissioni devono essere comunicate, formalmente al Consiglio direttivo. Il Vice Presidente più anziano assume ad interim la guida dell'Associazione; la nomina del nuovo Presidente da parte del Consiglio Direttivo deve avvenire al più presto.
In caso di dimissioni o di impedimento grave del Vicepresidente, questo le rassegna al Pre-sidente che provvederà a sostituirlo.
In caso di contemporanee dimissioni del Presidente e dei Vicepresidenti, il consigliere più anziano assume ad interim la guida dell'Associazione; la nomina del nuovo Presidente da parte del Consiglio Direttivo deve avvenire al più presto.
La decadenza del Presidente può essere decisa solo con i voti dei due terzi del Consiglio direttivo su proposta motivata di almeno la maggioranza del Consiglio direttivo stesso.
La decadenza del Vice Presidente può essere decisa solo dal Presidente.
La perdita della carica di Presidente e Vice Presidente non equivale a decadenza da membro del Consiglio Direttivo.
Art.16 - Segretario e Tesoriere
Il Presidente nomina un Segretario e un Tesoriere e ha la facoltà di revocarne il mandato in ogni momento a favore di altri membri del Consiglio Direttivo. Con firma disgiunta, Segretario e Tesoriere hanno la firma sociale e rappresentano l'Associazione ad ogni effetto e in ogni sede esclusivamente nei seguenti casi:
- corrispondenza, contratti, operazioni e rapporti con le banche spettano al Tesoriere;
- dichiarazioni fiscali e produzione di documentazione avente prevalente valore fiscale spettano al Tesoriere;
- corrispondenza, contratti, operazioni e rapporti con consulenti, liberi professionisti, società e altre associazioni che, in base a delibera del Consiglio Direttivo, collaborano stabilmente con l'Associazione spettano al Tesoriere.
- L'eventuale scelta del commercialista dell'Associazione spetta al Tesoriere (in sua vece decide il Segretario) anche in caso di collaborazione occasionale; l'eventuale scelta dell'avvocato e del notaio spetta al Segretario (in sua vece decide il Tesoriere) anche in caso di collaborazione occasionale; dovranno comunque essere opportunamente consi-derati i costi che si generano a carico dell'Associazione;
- corrispondenza, contratti, operazioni e rapporti con Poste Italiane e, in genere, con società che si occupano di spedizioni e corrispondenza spettano al Segretario;
- ricezione e invio di corrispondenza e, in genere, attività di segreteria fisica o virtuale spet-tano al Segretario;
Le prerogative appena citate spettano anche al Presidente che può inoltre conferire procure generali o ad acta a singoli membri del consiglio direttivo. Salvo maggiore e diverso danno, l'uso della firma sociale effettuato in difformità rispetto a quanto deciso dal Consiglio Direttivo impone al contravventore l'obbligo di risarcire all'Associazione ogni danno patrimoniale subito.
Art. 17 - Collegio dei revisori
Il Consiglio direttivo può eleggere un Revisore unico o un Collegio dei revisori composto da tre membri.
I Revisori durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.
Il Revisore Unico o il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la regola-rità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.
Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'associazione.
L'incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'as-solvimento dell'incarico.
Art. 18 - Modifica dello statuto e scioglimento dell'associazione
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.
Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto da almeno due terzi del Consiglio direttivo e approvato con il voto favorevole dei due terzi dei presenti dell'As-semblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.
Tale Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera sulla devoluzione del patrimonio sociale. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 19 - Norme generali
Il Consiglio Direttivo potrà predisporre un Regolamento Interno che avrà valore di norma complementare del presente Statuto.
Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal Codice Civile.
Letto, firmato e sottoscritto
Mestre - Venezia, 14 maggio 2008